ISCRIZIONE NAVI DA DIPORTO
ISTANZA
TITOLO DI PROPRIETÀ:
a. sentenza
b. atto pubblico registrato e in bollo
c. scrittura privata con firme autenticate, o accertate giudizialmente, registrata e in bollo
d. dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata, registrata e in bollo (solo se la nave da diporto ha stazza lorda non superiore alle 10 TSL)
e. fattura di vendita con firma, per quietanza, del venditore autenticata, registrata e in bollo (solo se la nave da diporto ha stazza lorda non superiore alle 10 TSL)
f. l’estratto dal registro navi in costruzione
DICHIARAZIONE DI COSTRUZIONE O IMPORTAZIONE (DCI)
CERTIFICATO DI STAZZA
(ovvero, per unità provenienti da Stati esteri, attestazione provvisoria di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza con validità non superiore a sei mesi)
ESTRATTO DEL REGISTRO NAVI IN COSTRUZIONE
DICHIARAZIONE DI POTENZA DEI MOTORI
(può essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità oppure dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art.46 del DPR n°445/2000:
a. resa dal proprietario (o da ciascun comproprietario), se persona fisica, e attestante la cittadinanza, la residenza, lo stato civile ed il regime patrimoniale dei beni;
b. resa dal legale rappresentante, se il proprietario è persona giuridica, e attestante i dati risultanti dal Registro delle Persone Giuridiche ovvero, se trattasi di società, dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A;
Gli stranieri e le società estere, se non hanno domicilio o sede in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL PROPRIETARIO O DI CIASCUN COMPROPRIETARIO, SE PERSONA FISICA, O VISURA CAMERALE ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SE PERSONA GIURIDICA
AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA OCCORRE PRESENTARE: ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VISITA ALLE DOTAZIONI DI SICUREZZA E AI MEZZI DI SALVATAGGIO RILASCIATA DALL’AUTORITÀ MARITTIMA DEL LUOGO DOVE L’UNITÀ STAZIONA NONCHÉ DICHIARAZIONE AI FINI DELLE ANNOTAZIONI DI SICUREZZA RILASCIATA DA UN’ORGANISMO TECNICO
SE LA NAVE PROVIENE DA REGISTRI ESTERI
inoltre fatto obbligo di presentare l’estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. La presentazione di un certificato dell’autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l’avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione.
Nel caso in cui nell’estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel suddetto certificato dell’autorità competente estera siano indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell’unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l’obbligo di presentazione del certificato di stazza o dell’attestazione provvisoria.
LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI
a. Legalizzazione – Le firme dei documenti formati all’estero da autorità estere devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese estero. Sono esenti dalla legalizzazione della firma gli atti e documenti rilasciati all’estero dalle Nazioni aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, a condizione che rechino l'”Apostille”. Si applicano inoltre: la convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987; la convenzione Italia-Germania del 7 giugno 1969; la convenzione Italia-Ungheria del 26 maggio 1977.
b. Traduzione – Agli atti redatti in lingua straniera presentati per la pubblicità è allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale (elenco traduttori presso la cancelleria del Tribunale) o una traduzione giurata presso il Tribunale.
c. in caso di atto redatto da notaio straniero è necessario il preventivo deposito presso un notaio esercente in Italia (art. 106 L. n. 89/1913)
N.B. REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l’interessato presenta all’ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall’Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.